Reddito di Inclusione, cosa c’è da sapere

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del Comune che operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l’Impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.
La circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172 fornisce le prime istruzioni amministrative, illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e dell’ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018.
Con successiva circolare INPS 28 marzo 2018, n. 57 sono state illustrate le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, relative ai requisiti di accesso, alla decorrenza, alla durata, al finanziamento e all’importo del Reddito di Inclusione.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), d. lgs. 147/2017, è stato modificato dall’articolo 1, comma 190, legge 205/2017. È stato abrogato, per effetto della predetta norma, il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione individuati dalla previgente formulazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b) che stabiliva quanto segue: “licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, e abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi”.
Per il soddisfacimento del predetto requisito occorre, quindi, che nel nucleo vi sia la “presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni e che si trovi in stato di disoccupazione”.
Va precisato, inoltre, che in ragione della progressiva estensione della misura di contrasto alla povertà, l’articolo 1, comma 192, legge 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, d. lgs. 147/2017.
Dal 1° luglio 2018, quindi, le domande di accesso al REI non dovranno soddisfare i predetti requisiti familiari.
A chi è rivolto
Il beneficio è rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di residenza, familiari, economici e di compatibilità.
Come funziona
Il beneficio è concesso a decorrere dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare.
In caso di sanzioni legate alla violazione del progetto personalizzato e alla presentazione di DSU contenenti dichiarazioni discordanti tra le componenti reddituali e patrimoniali dichiarate, e rispetto a quanto effettivamente posseduto, sono previste ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda.
Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio.
Tuttavia, l’articolo 25, comma 2, d. lgs. 147/2017 ha stabilito che, in sede di avvio del REI, per l’anno 2018, in deroga a quanto previsto all’articolo 9, comma 6, d. lgs. 147/2017, l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all’articolo 6, comma 1, d. lgs. 147/2017. Decorsi sei mesi dalla prima erogazione, in assenza di comunicazione di cui al primo periodo, il beneficio è sospeso.
Quanto spetta
L’ammontare del beneficio economico viene determinato integrando fino a una data soglia, le risorse a disposizione delle famiglie.
In sede di prima applicazione, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell’ ISEE). Per determinarne l’ammontare, bisogna sottrarre dalla soglia i trattamenti assistenziali fruiti dai componenti del nucleo (sono esclusi comunque quelli non sottoposti a una valutazione della condizione economica, come ad esempio l’indennità di accompagnamento) e l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore, in caso di percezione di redditi da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
L’importo è soggetto a un tetto massimo di erogazione, in quanto non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, co. 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 10%.
Il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia.
La legge di stabilità è intervenuta anche in tema di durata e decorrenza della misura.
Con l’articolo 4, comma 5, d. lgs. 147/2017, è stata introdotta l’ipotesi di versamento del beneficio economico in soluzioni annuali nel caso in cui all’atto del riconoscimento del REI lo stesso risulti di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile.
Nelle ipotesi in cui, a seguito dell’istruttoria, risulti che l’importo mensile del beneficio economico connesso al REI sia, per il primo mese di ammontare pari o inferiore a 20 euro, tale importo sarà moltiplicato per la durata del beneficio ed erogato, anticipatamente, in un’unica soluzione su base annua.
Occorre precisare che, in tal caso, vengono comunque effettuati i consueti controlli successivi, fino all’ultimo mese di durata teorica della prestazione. In tal modo, laddove la condizione economica del nucleo dovesse variare, determinando il diritto ad un importo mensile superiore, si provvederà all’erogazione della differenza rispetto all’importo mensile determinato in sede di accoglimento della domanda.
Nel caso in cui il beneficio economico risulti, invece, di ammontare nullo, è previsto che, ai fini del rinnovo, non decorrano i termini di durata di cui al primo periodo dell’articolo 4, comma 5, d. lgs. 147/2017, ovvero quello di 18 mesi (al netto dei periodi di SIA eventualmente goduti) o, in caso di rinnovo del beneficio, il termine di 12 mesi.
Pertanto, nelle ipotesi in cui all’atto dell’istruttoria, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al REI, risulti un importo del beneficio economico connesso pari a zero, non si darà seguito ad alcun pagamento, ma il richiedente la prestazione potrà rinnovare la domanda senza attendere il decorso di alcun termine temporale.
Resta salva la possibilità, per il nucleo che si trovi nelle condizioni sopra delineate, di rivolgersi presso i competenti servizi sociali comunali per la presa in carico.
Decadenza
La decadenza del godimento della misura è prevista, oltre al termine dell’intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione. In caso di sanzioni per violazione del progetto personalizzato o presentazione di Dichiarazioni Sostitutive Uniche non veritiere, sono previste specifiche ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda.
Domanda
Dal 1° gennaio 2018, il REI sarà erogato ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di residenza, familiari, economici e incompatibilità.
Per quanto riguarda i requisiti familiari, il nucleo deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
– un componente di minore età;
– una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
– una donna in stato di gravidanza;
– un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
– un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
– un valore ISRE ai fini REI (l’indicatore reddituale ISR dell’ ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;
– un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
– un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola).
Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente del nucleo:
– non percepisca prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
– non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
– non possieda imbarcazioni da diporto.
Si precisa che il REI è incompatibile con la fruizione di ammortizzatori sociali anche durante la percezione della prestazione.
Per le domande presentate a partire dal 1° giugno vengono meno i requisiti di carattere familiare, come precisato nella circolare INPS 28 marzo 2018, n. 57.
Infatti l’articolo 1, comma 192, legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha abrogato, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, d. lgs. 147/2017.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 10 aprile 2018, n. 4292 ha chiarito che il beneficio economico connesso al REI potrà essere percepito, sin dal mese di luglio 2018, “da parte dei richiedenti il REI in possesso di tutti i requisiti tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, di cui all’articolo 3, comma 2, d. lgs. 147/2017”.
Si precisa, inoltre, che tutte le domande di REI presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio dello stesso anno, in possesso di DSU 2018, non accettate per mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio (dopo l’entrata in vigore della modifica normativa in oggetto), con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018 (messaggio 11 maggio 2018, n. 1972).
Quando fare domanda
In presenza dei requisiti sopra riportati il nucleo familiare può presentare domanda attraverso un suo componente.
Nuclei già percettori di SIA
I beneficiari del SIA, a partire dal 1° dicembre 2017, possono “richiedere la trasformazione del SIA in REI, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore”. La durata del REI è, quindi, corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali il nucleo ha goduto.
Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in REI nel corso di fruizione del beneficio, il REI può essere comunque richiesto senza soluzione di continuità nell’erogazione.
A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, che abbiano presentato domanda di REI e siano in possesso dei relativi requisiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, d. lgs. 147/2017, l’INPS ha disposto il versamento di un bimestre aggiuntivo, al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta senza soluzione di continuità nelle erogazioni. L’intero periodo di fruizione del SIA è ricavato dalla durata del REI.
Compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro – modello REI-com
Il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), d. lgs. 147/2017.
Le comunicazioni di svolgimento dell’attività lavorativa sono effettuate all’atto della richiesta del beneficio mediante la compilazione dell’apposita sezione REI-Com della domanda, quando i componenti il nucleo familiare stiano svolgendo attività lavorativa e siano in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità dell’attestazione ISEE, in corso di validità e utilizzata ai fini dell’accesso alla prestazione (ad esempio attività lavorativa avviata l’anno precedente a quello in cui si fa richiesta del REI).
In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modulo MV57, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio.
Come fare domanda
La domanda di accesso alla prestazione può essere presentata dal 1° dicembre 2017, presso i Comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi.
Per fruire del beneficio economico occorre essere sempre in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità. Si precisa che coloro che hanno presentato la domanda di REI dal 1° gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da febbraio) devono essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018. Coloro che, invece, hanno presentato la domanda nel mese di dicembre 2017 dovevano aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio.
In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o revoca del beneficio. Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l’intera durata (12 mesi), possono presentare domanda di REI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in REI (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).
La domanda di REI deve essere presentata compilando l’apposito modulo MV56 (scaricabile da Accedi al servizio), presso i Comuni o gli altri punti di accesso individuati dai Comuni o dagli ambiti territoriali. Tali punti sono comunicati all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni a decorrere dal 14 ottobre 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. In attesa della comunicazione dei punti di accesso, la domanda di REI viene presentata al Comune singolo o associato in ambito territoriale.
Il Comune o l’ambito territoriale, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, deve effettuare le verifiche di propria competenza e trasmettere le domande all’Istituto attraverso le tre modalità dedicate (messaggio 30 novembre 2017, n. 4811).
Si precisa che, attraverso il sito, l’interessato, accedendo con le proprie credenziali, può consultare lo stato di domanda inviata dal Comune.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità del servizio è possibile consultare le diverse applicazioni per la trasmissione delle domande e le relative istruzioni.
In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei Comuni, degli ambiti territoriali e dell’INPS, il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, rinominata Carta REI.
La Carta REI consente di prelevare contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile (240 euro). La Carta REI è, inoltre, utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti e viene emessa da Poste Italiane SpA – Servizio Banco Posta, concessionario del servizio.
Compito dell’Istituto è, quindi, quello di inviare, al termine della verifica positiva dei requisiti, contestualmente al provvedimento di accoglimento del REI, la disposizione di emissione della Carta REI al concessionario.
Poste Italiane SpA dovrà inviare al beneficiario l’apposita comunicazione, tramite lettera, di avvenuta emissione della Carta REI. In caso invece di mancanza di uno dei requisiti di accesso al REI, l’Istituto invierà all’interessato un’apposita comunicazione di reiezione.
Successivamente l’interessato dovrà recarsi presso uno degli uffici postali abilitati a rilasciare la Carta REI presentando il proprio documento di identità. Si precisa che il ritiro potrà avvenire anche senza la presentazione della comunicazione di emissione della carta, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per poter utilizzare la Carta REI, il titolare dovrà attendere la ricezione del PIN. In ottemperanza alla normativa regolatrice del settore bancario, il PIN verrà inviato, in busta chiusa, presso l’indirizzo di domicilio indicato nella domanda.
Ulteriori informazioni relative all’utilizzo della Carta REI saranno disponibili sul sito di Poste Italiane SpA.
Obblighi del richiedente e percettore del REI
Il beneficiario del REI, per continuare ad usufruire della misura, deve, oltre che rispettare quanto previsto dal progetto personalizzato:
– presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella valida al momento della presentazione della domanda;
– comunicare all’INPS, tramite il Comune e mediante il modello REI – Com, le variazioni della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, riguardanti uno o più componenti del nucleo familiare, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio;
– presentare una dichiarazione ISEE aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, entro due mesi dall’evento. Si precisa che laddove la variazione sia diversa da una nascita o da un decesso, occorrerà presentare una nuova domanda.