Nuove norme per le assunzioni obbligatorie di disabili

Obbligo assunzione invalidi 2018: a partire dal prossimo 1° gennaio entrano in vigore le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili per le aziende con più di 14 dipendenti. Tale obbligo, previsto dal 2017 ma rinviato al 2018 per effetto del decreto Milleproroghe, prevede quindi che le imprese siano costrette a riservare una quota di assunzioni ad invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, ex dipendenti pubblici ivi compresi i militari, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni, i non vedenti e sordomuti e categorie protette.
Vediamo quindi cos’è e come funziona l’obbligo assunzioni invalidi 2018, da quando parte, il numero di disabili da assumere e come si calcola la quota di lavoratori disabili, come l’azienda è tenuta a fare l’assunzione tramite chiamata nominativa, la convezione l’avviamento con graduatoria.
Obbligo assunzioni invalidi 2018: cos’è e come funziona?
Che cos’è l’obbligo assunzione invalidi 2018? L’assunzione disabili è un obbligo che scatta dal prossimo 1° gennaio 2018 per le aziende con più di 14 dipendenti un nuovo adempimento previsto da uno dei decreti attuativi della riforma del lavoro di Renzi, il cd. Jobs Act.
Il Jobs Act, infatti, è intervenuto a modificare la legge 12 marzo 1999, n. 68, con l’obiettivo di favorire ed incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità fisica e/o psichica.
In base a quanto previsto dal Jobs Act, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018 scatta per le aziende con più di 14 dipendenti, l’obbligo di assumere una quota di lavoratori invalidi in modo da garantire loro la non esclusione dal mercato del lavoro.
Di conseguenza viene eliminata a partire dal 1° gennaio 2018, la finestra di tolleranza che permetteva ai datori di lavoro con 15 dipendenti di non effettuare l’assunzione di un lavoratore disabile fino al raggiungimento delle 16 unità, visto che dal 2017 in poi, l’obbligo assunzione scatta in automatico nel momento in cui l’azienda raggiunge la quota di 15 dipendenti.
Tutti i datori di lavoro la cui azienda ha un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono decidere per l’esonero dall’obbligo assunzione, pagando un importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto. In questa ipotesi, i giorni da prendere a calcolo sono 6 o 5 giorni a settimana a seconda del contratto applicato.
Oltre a tutto ciò, il decreto Jobs Act 151/2015 istituisce, anche il cd. collocamento mirato invalidi nel quale coinflueranno tutti i dati dei datori di lavoro pubblici e privati e dei lavoratori disabili beneficiari del collocamento obbligatorio.
Obbligo assunzione disabili 2018: per quali lavoratori?
Come accennato sopra, dal 1° gennaio scatta l’obbligo assunzione disabili 2018 per tutte le aziende con più di 14 dipendenti.
In particolare, l’obbligo prevede che tali aziende debbano riservare una certa quota di assunzioni agli invalidi.
Per quali lavoratori disabili scatta l’obbligo assunzione?
A partire dal 2018, gli invalidi da assumere obbligatoriamente sono quelli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
– Invalidi civii con percentuale di invalidità tra il 46 ed il 100%;
– Invalidi del lavoro con percentuale superiore al 33%;
– Invalidi per servizio;
– Invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria;
– Non vedenti e sordomuti;
– Categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati, per cui anche vedove/i, orfani, coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria, vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata.
Obbligo assunzione disabili 2018: quanti per azienda?
Il numero di invalidi da assumere obbligatoriamente dall’azienda dipende da quanti sono i dipendenti che già lavorano all’interno dell’impresa. Infatti, il numero di invalidi da assumere varia in funzione dei dipendenti assunti per cui:
– Aziende che assumono dai 15 ai 35 dipendenti: hanno l’obbligo di assumere n. 1 disabile;
– Aziende dai 36 ai 50 dipendenti: hanno l’obbligo assunzione di n. 2 disabili;
– Aziende con oltre 50 dipendenti: hanno l’obbligo di riservare il 7% dei posti disponibili a favore dei disabili + 1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
I datori di lavoro sono tenuti a presentare la richiesta di assunzione entro al massimo 60 giorni dal momento in cui scatta l’obbligo assunzione.
Come si calcola la quota invalidi che le aziende devono assumere obbligatoriamente?
Le aziende per poter calcolare la quota invalidi con obbligo assunzione, devono per prima cosa effettuare il computo dei dipendenti e di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Ai fini di calcolo quota invalidi, per stabilire il numero dei dipendenti assunti l’azienda deve tenere conto dei seguenti lavoratori:
– Dipendenti assunti a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi;
– Disabili;
– Soci di cooperative di produzione e lavoro;
– Dirigenti;
– Personale assunto con contratto di inserimento o di somministrazione presso l’utilizzatore, ad esclusione di quanto disposto dall’articolo 34, comma 3 del Decreto Jobs Act 81/2015;
– Lavoratori che svolgono l’attività all’estero;
– Lavoratori socialmente utili;
– Lavoratori a domicilio;
– Lavoratori aderenti al programma di emersione;
– Apprendisti;
– Apprendistato con contratto formazione-lavoro e di reinserimento.
Calcolo quota di riserva: nella suddetta quota, possono essere calcolati i lavoratori già disabili prima dell’assunzione ed assunti anche senza collocamento obbligatorio, purché la riduzione della capacità lavorativa sia maggiore del 60% o del 45% nel caso in cui vi sia una disabilità psichica o intellettiva.
Per maggiori informazioni sul calcolo numero disabili da assumere obbligatoriamente, sono disponibili le FAQ sulla disciplina del lavoro per il personale disabile.
In quali casi l’obbligo assunzioni invalidi 2018 può essere sospeso temporaneamente o prevedere l’esonero parziale?
1) Obbligo assunzione disabili è sospeso temporaneamente quando l’impresa si trova in una delle seguenti condizioni:
– Ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale in CIGS;
– Fallimento e in liquidazione;
– Contratti di solidarietà;
– Accordi di incentivo all’esodo;
– Mobilità, per tutto il periodo. Nel caso in cui la procedura di mobilità porti al licenziamento di un numero maggiore di 5 dipendenti, l’obbligo assunzione disabili, è prorogabile per 1 anno.
In tutte queste ipotesi, la sospensione dall’obbligo assunzione invalidi avviene per un massimo di 3 mesi eventualmente prorogabili per 1 volta, previa autorizzazione del Servizio Provinciale Competente
2) Obbligo assunzione invalidi esonero parziale quando il datore di lavoro si trova in determinate condizioni e svolge specifiche attività lavorative:
– Lavoro faticoso e pericoloso;
In questi casi, l’esonero parziale è concesso per un massimo di 12 mesi, aventi scadenza 31 dicembre, + il versamento da parte dell’azienda di un importo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.
3) Esonero obbligo assunzione disabili per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che versano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Tali soggetti, possono autocertificare l’esonero e sono obbligati al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo di esonero pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.