Guida e Trasporto Disabili

AGEVOLAZIONI FISCALI
• AGEVOLAZIONE IVA AL 4%
PER L’ACQUISTO DI VEICOLI
– ai sensi della Legge 97 del 9 aprile 1986
– ai sensi della Legge 104 del 5 febbraio 1992 art. 27
– ai sensi della Legge 449 articolo 8 del 27/12/97 (legge Finanziaria)
– ai sensi della Legge 342 del 21 novembre 2000 (art. 50)
– ai sensi della Legge 388 del 23 dicembre 2000 (art. 30)
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– circolare Ministero delle Finanze n. 1 del 03.01.01
– circolare Ministero delle Finanze n. 46 dell’11.05.01.
L’agevolazione IVA ridotta al 4%, già prevista per i guidatori disabili
con auto adattata, inclusa quella munita di solo cambio automatico
con auto adattata, inclusa quella munita di solo cambio
automatico di serie (purché prescritta dalla C.M.L. addetta), per
l’acquisto di autovetture, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli
per uso promiscuo o per trasporti specifici (entro i limiti di
cilindrata di 2000 cc. per motori a benzina e 2800 cc. per motori
diesel), è ora estesa anche alle categorie di disabili (anche non
in possesso di patente speciale) sotto specificate:
– non vedenti e sordomuti
– disabili psichici o mentali gravi titolari di indennità di
accompagnamento.
È possibile usufruire di questa riduzione fiscale una volta ogni
quattro anni, a meno che il veicolo non venga cancellato dal Pubblico
Registro Automobilistico a seguito di furto o demolizione.
Documentazione da presentare al concessionario che dovrà essere
allegata alla fattura del veicolo ed inviata dallo stesso al competente
Ufficio delle Entrate del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, entro 30 gg. dalla data della cessione.
DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE
(O MUNITI DI FOGLIO ROSA SPECIALE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE).
– fotocopia della patente di categoria B speciale.
– fotocopia del certificato della Commissione Medica Locale
(C.M.L.) con relativa prescrizione degli adattamenti di guida,
in occasione del primo rilascio o di rinnovo della patente.
– autocertificazione attestante che nel quadriennio anteriore non
sia stato effettuato nessun acquisto o importazione di autovetture
in regime di IVA agevolata.
Coloro che sono muniti di foglio rosa speciale per il conseguimento
della patente dovranno invece allegare:
– fotocopia del foglio rosa contenente l’indicazione della prescrizione
di guida.
Fermo restando l’obbligo di produrre ai suddetti uffici delle
entrate la fotocopia della patente speciale conseguita entro 1
anno dalla data di acquisto.
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DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE
(TRASPORTATI)
– fotocopia della carta di circolazione del veicolo oppure copia
del foglio di via provvisorio.
– fotocopia del certificato per l’accertamento dello stato di handicap
rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell’art.
4 della Legge 104/92, oppure certificato di invalidità rilasciato
da una qualsiasi Commissione Medica Pubblica dal quale risultino
le seguenti patologie:
a) cecità
b) sordomutismo
c) handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato
l’indennità di accompagnamento
d) grave limitazione della capacità di deambulazione
e) pluriamputazioni
– autocertificazione attestante che nel quadriennio anteriore non
sia stato effettuato nessun acquisto o importazione di autovettura
in regime di IVA agevolata.
Per i disabili fiscalmente a carico di un familiare, per i minori
oppure per le persone interdette è necessario allegare
anche:
– certificato di stato di famiglia unitamente ad una autocertificazione
nella quale si dichiara che la persona disabile è fiscalmente
a carico del familiare intestatario del veicolo.
Per le categorie sopra citate il beneficio dell’IVA agevolata si ottiene
a prescindere dall’adattamento del veicolo. L’adattamento
funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane,
invece, elemento essenziale, ai fini della concessione
delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una
ridotta o impedita capacità motoria permanente, non sia stata dichiarata
la “grave limitazione della capacità di deambulazione”
da parte delle Commissioni Mediche competenti.
• ESENZIONE DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO)
– ai sensi della Legge 449 del 27/12/97;
– ai sensi della Legge 342 del 21/11/00;
– ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 186E del
15 luglio 98;
– ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 207E del
16 novembre 2000;
– ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze Agenzia
delle Entrate n° 1 del 03.01.01.
Valida per un solo veicolo.
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Questa normativa ha esteso anche alle categorie di disabili sensoriali,
psichici o mentali gravi tale esenzione.
La domanda va presentata presso qualsiasi ufficio dell’Automobile
Club entro 90 gg. dalla data di scadenza del pagamento della tassa
automobilistica e può essere concessa a un solo veicolo per volta. Non
è necessario presentare ogni anno una nuova richiesta di esenzione.
DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE
– fotocopia della carta di circolazione (libretto riportante l’annotazione
dell’avvenuto collaudo relativo alle modifiche di guida
come prescritto sulla patente di guida);
– fotocopia della patente di guida speciale con l’indicazione
delle suddette modifiche;
– fotocopia della prescrizione di guida rilasciata dalla Commissione
Medica Provinciale (UNICAMENTE PER COLORO
CHE HANNO L’OBBLIGO DEL SOLO CAMBIO
AUTOMATICO);
– fotocopia del certificato di riconoscimento dell’handicap rilasciato
dalla Azienda Sanitaria Locale a norma dell’art. 4 della
Legge 104/92 (DA RICHIEDERE PRESSO LA ASL DI APPARTENENZA),
oppure certificato di invalidità rilasciato da
una qualsiasi Commissione Medica pubblica.
DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE
(TRASPORTATI)
– fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
PER I NON VEDENTI E SORDOMUTI:
– certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato
da una Commissione Medica Pubblica;
PER I DISABILI PSICHICI O MENTALI:
– verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione
presso la ASL di cui all’art. 4 della Legge n. 104 del 1992,
dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap
grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della Legge n° 104
del 1992) derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione
dell’indennità di accompagnamento (di cui alle Leggi
n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla Commissione
a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità
civile di cui alla Legge n. 295 del 1990);
PER I DISABILI CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ
DI DEAMBULAZIONE, O PLURIAMPUTATI:
– verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione
Medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n° 104
del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione
di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della
Legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le
pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente
della deambulazione;
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PER I DISABILI FISCALMENTE A CARICO DI UN FAMILIARE
È NECESSARIO ALLEGARE ANCHE:
– certificato di stato di famiglia unitamente ad una autocertificazione
con la quale si dichiara che la persona disabile è fiscalmente
a carico del familiare intestatario del veicolo.
• ESENZIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
I.P.T. (NUOVA IMMATRICOLAZIONE O PASSAGGIO
DI PROPRIETÀ)
– ai sensi del D.M. 27 novembre 1998 n. 435
– ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze Agenzia
delle Entrate n° 1 del 03.01.01.
Parallelamente all’esenzione dal bollo, i veicoli destinati al trasporto
o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate
(con esclusione, però dei non vedenti e sordomuti che non
beneficiano di questa esenzione) in base al Decreto 446/1997 art.
52, le Provincie hanno il potere di deliberare riduzioni in merito
all’imposta IPT (imposta provinciale di trascrizione) a favore dei
disabili sensoriali (ciechi e sordomuti), per i quali la legge 449/97
art. 8 comma 4 non ha previsto tale esenzione.
• AGEVOLAZIONE IVA AL 4% PER PRESTAZIONI
RESE DALLE OFFICINE PER L’ADATTAMENTO DEL
VEICOLO
– ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze Agenzia delle
Entrate N° 46 dell’11.05.01.
Attualmente la normativa dispone l’applicazione dell’IVA
agevolata al 4% alle prestazioni rese dalle officine per adattare
i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, acquistati dai disabili
per il proprio trasporto oppure da titolari di patente B
speciale, intestatari del veicolo senza alcun riferimento
espresso ai limiti di cilindrata (2000 cc. per motori benzina e
2800 cc. per motori diesel), previsti invece per l’acquisto
dell’autoveicolo.
• AGEVOLAZIONE IVA 4% PER LA CESSIONE DI PEZZI,
PARTI STACCATE ED ACCESSORI DESTINATI AI VEICOLI
UTILIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP
– ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze Agenzia
delle Entrate n. 46 dell’11.06.01 e nota prot. 2003/178336
dell’11.12.2003.
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La suddetta normativa ha chiarito che l’agevolazione si applica
esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati
solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle
particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile
e quindi non per i pezzi di ricambio riguardanti strettamente
il veicolo.
• AGEVOLAZIONE IVA 4% SULL’ACQUISTO DI SUSSIDI
TECNICI ED INFORMATICI
– ai sensi della Legge 30/1997
L’aliquota IVA agevolata al 4% si applica anche ai sussidi tecnici
e informatici rivolti a faciliare l’autosufficienza e l’integrazione
dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della Legge
104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati
su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune
reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre
trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o
anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria,
visiva, auditiva o del linguaggio e per:
a) facilitare
• la comunicazione interpersonale;
• l’elaborazione scritta o grafica;
• il controllo dell’ambiente;
• l’accesso all’informazione e alla cultura;
b) assistere la riabilitazione.
Per avere accesso all’agevolazione, è necessaria la prescrizione
autorizzativa da parte del Medico Legale o dello specialista
della ASL di appartenenza, attestante il collegamento funzionale
tra la menomazione di cui sopra e il mezzo tecnico o informativo
per il quale si procede all’acquisto.
• DETRAZIONE IRPEF
(ONERI DEDUCIBILI QUALI SPESE MEDICHE)
– ai sensi del provvedimento 25 gennaio 2001 dell’Agenzia delle
Entrate del Ministero delle Finanze e circolare Agenzia delle
Entrate del 20/04/2005 n° 15, comma 6.1.
Acquisto di veicoli e relative spese di riparazione (non di ordinaria
manutenzione)
a) da parte dei titolari di patente speciale
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b) da parte dei soggetti trasportati sottoindicati:
– non vedenti e sordomuti;
– disabili con handicap psichico o mentale grave, titolari dell’indennità
di accompagnamento;
– disabili con grave limitazione della deambulazione;
– disabili affetti da difficoltà motorie (per i quali rimane l’obbligo
di adattare la vettura);
– pluriamputati.
Le spese riguardanti l’acquisto e l’eventuale adattamento dei
mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione
di imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti
di cilindrata, le motocarrozzette, gli autoveicoli o motoveicoli per
uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, nonché, gli
autocaravans, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta
(cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti
di un importo di € 18.075,99 compreso l’eventuale adattamento.
È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati
entro il quadriennio, solo a condizione che il primo veicolo beneficiario
risulti cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che
venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite
di €18.075,99, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, oppure si
può optare in alternativa, per la ripartizione della stessa, in quattro
quote annuali di pari importo.
Oltre che le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le
riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.
Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo,
il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione
ai fini IRPEF spetta una sola volta nel corso del quadriennio.
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo lordo superiore
a € 2.840,51 annuo (escluso le indennità e/o assegni di invalidità
e/o accompagno), il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile ha un reddito inferiore a tale cifra e
quindi è fiscalmente a carico di un familiare, il documento comprovante
la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o
alla persona di famiglia della quale egli risulta fiscalmente a carico.
In favore delle persone non vedenti sono state, da ultimo, introdotte
le seguenti agevolazioni:
– detrazione dell’IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto
del cane guida (dal periodo d’imposta 2000). La detrazione
può essere utilizzata, a scelta, in unica soluzione oppure
in quattro quote annuali di pari importo;
– detrazione forfettaria di € 516,46 delle spese sostenute per il
mantenimento del cane guida.
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• ALTRE AGEVOLAZIONI
1) Contributo per modifica di adattamenti di guida
I titolari di patente di guida speciale possono richiedere la concessione
di un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per
la modifica degli strumenti di guida della propria autovettura.
La richiesta di contributo va inoltrata alla ASL (Ufficio Invalidi
Civili) citando l’articolo 27, comma I della Legge 104/92 ed esibendo
quali allegati:
• copia conforme della fattura originale delle spese sostenute per
la modifica/adattamento del veicolo;
• fotocopia dell’attestato di invalidità;
• fotocopia della patente di guida speciale;
• fotocopia del libretto di circolazione del veicolo nel quale sono
stati trascritti gli adattamenti di guida.
2) Contrassegno Unificato Disabili Europeo – CUDE
Con il D.P.R. n.151 del 15 Settembre 2012, che modifica l’articolo
381 del codice della strada, è entrato in vigore in Italia
il nuovo contrassegno di parcheggio per i disabili “europeo”,
con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il
simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle
su fondo blu, in conformità con quanto previsto dalla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea
98/376/CE.
Il contrassegno europeo è valido in tutti i paesi aderenti all’UE.
Il contrassegno viene rilasciato a coloro che hanno certificato
una ridotta o impedità capacità di deambulazione.
Secondo quanto disposto dal citato DPR i comuni dovranno adeguare
la segnaletica stradale orizzontale e verticale, con la rappresentazione
grafica e cromatica del simbolo internazionale dell’accessibilità
bianco della sedia a rotelle su fondo blu.