Figli disabili, aumenta l’assegno unico

Importi più alti per i nuclei familiari configli a carico disabili maggiorenni. Con il Messaggio 27 settembre 2022, n. 3518 (testo in calce), l’Inps ha chiarito nel dettaglio quali sono le nuove disposizioni ed i nuovi importi, inseriti nel decreto Semplificazioni.
Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d “Decreto Semplificazioni”) ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2022, un aumento degli importi per garantire un adeguato sostegno alle famiglie con figli a carico disabili maggiorenni.
Tra le novità introdotte dal decreto suddetto vi è sia il riconoscimento degli arretrati per i mesi trascorsi sia la possibilità beneficiare dell’assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto. Per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023, è previsto che i figli maggiorenni disabili senza limiti di età vengano equiparati ai figli minorenni, mentre, per la somma quale maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età, saranno equiparati ai figli minorenni disabili. Il grado di disabilità deve essere almeno medio, come illustrato nella circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.
Nel messaggio in commento, l’Istituto ha precisato che nulla cambia per quanto riguarda i figli-disabili e non, con età fino a 18 anni; per i figli disabili di età 18-20 anni, per i quali inizialmente l’assegno era stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni; per i figli disabili di età uguale o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.
In virtù dei nuovi importi introdotti dal decreto-legge n. 73/2022 per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023, l’assegno per i figli disabili sarà di un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro) a cui andranno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino ad € 105 mensili in caso di non autosufficienza del figlio. La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, verrà applicata a partire dal 1° marzo 2023.
E’ stata anche prevista una maggiorazione transitoria per i figli disabili, per cui, per l’annualità 2022 (1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria che, ai sensi del summenzionato decreto legislativo è dovuto in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro, viene aumentato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio disabile. La quota della maggiorazione transitoria, è dovuta se la differenza tra la somma delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico, ha valore positivo.
Prevista anche la decorrenza retroattiva degli assegni erogati a partire dal 1°marzo 2022.
Dunque le disposizioni previste dal decreto-legge n. 73/2022, hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022, incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023.
Nel dettaglio, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate dal mese di marzo 2022, mentre per quelle presentate dal 1° luglio 2022, gli importi sono già aggiornati secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2022.
Fonte: Altalex