Disabili in viaggio, diritti e regolamenti

Da alcuni anni sono entrati in vigore nell’Unione Europea vari Regolamenti che armonizzano la disciplina dei servizi di trasporto in tutti i paesi comunitari.
Si tratta di:
_ REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
_ REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
_ REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
I Regolamenti UE prevedono una serie di tutele specifiche per i passeggeri a mobilità ridotta (da ora in poi “PRM”).
Per PRM si intendono non solo le persone con disabilità (motoria, visiva, uditiva, intellettiva), ma anche quei passeggeri che – pur non avendo una disabilità – hanno esigenze simili (ad esempio: persone anziane, bambini piccoli, mamme in gravidanza, persone obese, persone con problemi di salute, persone con infortuni temporanei ecc).
La normativa italiana da un lato stabilisce principi generici di accessibilità al trasporto pubblico, dall’altro detta specifiche prescrizioni tecniche per l’accessibilità di veicoli e infrastrutture; manca però una visione complessiva del trasporto pubblico come sistema di relazioni fra più fattori, in cui la componente del “servizio al cliente” dovrebbe giocare un ruolo centrale.
Al contrario, i Regolamenti UE nel settore dei trasporti disciplinano concretamente i vari aspetti del servizio offerto ai cittadini, specificando:
_ i doveri degli enti che gestiscono i servizi di trasporto
_ diritti e doveri dei passeggeri.
I Regolamenti non si concentrano sull’aspetto dell’accessibilità, delle infrastrutture e dei veicoli di trasporto, ma si dedicano piuttosto a disciplinare i vari aspetti del servizio offerto ai PRM.
In particolare prevedono:
_ trattamento non discriminatorio nei confronti dei PRM: alle aziende di trasporto è vietato rifiutare la prenotazione o l’imbarco di un PRM per motivi di disabilità;
_ possibilità di derogare al principio di cui sopra: l’azienda di trasporto può rifiutare la prenotazione o l’imbarco di un PRM, ma solo per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale o se le caratteristiche dell’infrastruttura o del veicolo rendono fisicamente impossibile il trasporto del PRM. In questo caso l’azienda deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un’alternativa di trasporto accettabile;
_ obbligo per le aziende di trasporto di fornire ai PRM assistenza specifica gratuita sia presso le infrastrutture (aeroporti, stazioni, porti ecc) che a bordo dei veicoli;
_ doveri a cui devono ottemperare i PRM per aver diritto all’assistenza;
_ obbligo per le aziende di trasporto di pubblicare e monitorare standard di qualità per il servizio di assistenza fornito ai PRM;
_ obbligo per le aziende di trasporto di provvedere alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, con riferimento alle esigenze specifiche dei PRM;
_ risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità dei PRM durante il trasporto;
_ diritto all’informazione per i passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni sui diritti dei PRM e sulle condizioni di accesso per i PRM; su richiesta, ove possibile, tali informazioni vengono fornite in formati accessibili ai PRM.
Il tutto è completato dalla previsione di un sistema di tutela dei diritti dei PRM in caso di inconvenienti di viaggio. Infatti, i Regolamenti UE prevedono:
_ risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità dei PRM durante il viaggio, quando il fatto è imputabile all’azienda di trasporto;
_ sistema di trattamento dei reclami dei passeggeri;
_ vigilanza da parte di un organismo nazionale indipendente, dotato di poteri ispettivi e della facoltà di erogare sanzioni economiche alle aziende di trasporto inadempienti.
A prescindere da queste forme di tutela previste a livello europeo, il PRM italiano ha comunque la facoltà di rivolgersi alla giustizia ordinaria del nostro paese:
_ per presunti danni subiti per responsabilità degli enti gestori del trasporto;
_ oppure se ritenga di essere stato oggetto di comportamenti discriminatori ai sensi della Legge 1° marzo 2006, n. 67.
VIAGGIARE IN AEREO
Per tutti i dettagli sui diritti dei PRM nel trasporto aereo consulta la sezione dedicata del sito web di ENAC.
VIAGGIARE IN TRENO
Per approfondimenti e per maggiori dettagli sui diritti dei PRM nel trasporto ferroviario si consiglia di consultare:
_ Sito web RFI – sezione diritti dei viaggiatori
_ Sito web di ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) – sezione trasporto ferroviario
_ Sito web di ART – FAQ sul trasporto ferroviario
3) VIAGGIARE IN NAVE
Per maggiori dettagli sui diritti dei PRM nel trasporto navale si consiglia di consultare:
_ Sito web di ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) – sezione Trasporto via mare e per vie navigabili interne;
_ Sito web di ART – FAQ trasporto via mare e per vie navigabili interne.
DELEGA IDENTITA’ DIGITALE
Intanto l‘INPS fa sapere che è stata introdotta la delega dell’identità digitale per i servizi online per i disabili.
Dal 16 agosto 2021, il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online INPS, può delegare un’altra persona all’utilizzo dei servizi online attraverso SPID, CIE o CNS.
Attraverso la delega dell’identità digitale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell’INPS.
Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi INPS in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.
Si ricorda che dal 30 settembre 2021 non sarà più possibile autenticarsi sul sito e sulla app INPS tramite PIN, ma solo attraverso SPID, CIE o CNS.