Stop alle cure anche senza testamento biologico

Si può chiedere l’interruzione delle terapie, in determinati casi, anche in assenza del Testamento biologico da parte del paziente, ma a patto che egli abbia precedentemente espresso tale volontà ad un proprio “rappresentante”, cioè all’amministratore di sostegno designato. Lo ha stabilito il Giudice tutelare del Tribunale di Roma.
L’intervento del giudice tutelare sarà necessario solo se vi fosse opposizione da parte del medico a procedere. L’amministratore di sostegno di un paziente, spiega il segretario dell’Associazione Coscioni Filomena Gallo (nella foto), “può dunque richiedere l’interruzione delle terapie per quel soggetto se lo stesso paziente aveva già espresso in precedenza una volontà in tal senso, pur non avendo fatto un Testamento biologico. L’intervento del Giudice tutelare sarà necessario solo se vi fosse opposizione da parte del medico a procedere. La legge attuale prevede che l’amministratore possa chiedere lo stop delle cure ma solo in presenza di Testamento biologico del paziente, altrimenti la decisione è demandata comunque al giudice”.
Il provvedimento del Tribunale è in seguito ad un caso che vede protagonisti il signor P., compagno e amministratore di sostegno di B., una signora di 62 anni in stato vegetativo irreversibile dal dicembre 2017 e immobile in un letto da due anni, spiega Gallo, uno degli avvocati che ha seguito il caso. B., chiarisce l’Associazione Coscioni, “in passato ogni volta che veniva a conoscenza di casi di persone in stato vegetativo, dichiarava che se fosse accaduto a lei, mai avrebbe voluto proseguire i suoi giorni in quello stato. Convinzione che ha ripetuto tante volte a chi le era più vicino. Al suo compagno P., alla figlia, alle sorelle, al fratello, all’ex marito. Ne erano a conoscenza tutti coloro che facevano parte della sua sfera affettiva più intima, ma anche gli amici conoscevano le sue volontà. Persone che possono ricostruire le volontà di B., che oggi non può più esprimerle”. Consapevole di tutto ciò, l’amministratore di sostegno, indicando tutte le persone che potevano favorire una ricostruzione del volere di B., ha presentato un ricorso al Giudice tutelare per poter procedere, previo il ricorso alle cure palliative e sedazione profonda, al distacco dai trattamenti.