Rinnovo della patente di guida, cosa c’è da sapere

Il rinnovo della patente è un’incombenza fastidiosa, spesso difficile da ricordare. E che ci differenzia, come tante altre cose, dagli altri Paesi Europei. Infatti, è ancora lontana l’armonizzazione delle normative Europee in tema di patenti di guida.
Per esempio: in Spagna la patente scade ogni 10 anni fino al compimento dei 65 anni, in Belgio la patente non si rinnova fino al compimento dei 70 anni, poi si rinnova ogni 3 anni. In Francia invece la patente non ha una scadenza e non bisogna ricorrere alla certificazione medica. E ancora: in Lussemburgo a 50 anni si cambia solo la fotografia, poi si rinnova ogni 5 anni fino a 70 anni di età, poi ogni 2. In Grecia vale fino a 65 anni poi si rinnova ogni 3 anni.
Stessa Unione Europea insomma ma normative assai diverse tra loro. Tuttavia cerchiamo di dare risposta alle domande più frequenti che riguardano il rinnovo della patente.
Quando scade la patente?
La scadenza della patente è riportata sul documento di guida al punto 4b
In linea di principio possiamo dire che, le patenti A e B la patenti vanno rinnovate:
– ogni 10 anni per chi non ha ancora compiuto 50 anni
– ogni 5 anni per chi ha un’età compresa tra i 50 ed i 70 anni
– ogni 3 anni per chi ha un età compresa tra i 70 e gli 80 anni
– ogni 2 anni per chi ha più di 80 anni
Cosa si deve fare per rinnovare la patente?
Sottoporsi ad accertamento sanitario (visita medica). Questa visita deve essere fatta da un medico abilitato e riconosciuto dal Ministero dei Trasporti. E’ possibile verificare l’elenco completo dei medici certificatori nell’apposita pagina del sito del Ministero dei trasporti. Solitamente si tratta di medici monocratici, e sono appartenenti alle forze armate o di polizia, oppure medici dell’Asl.
Quando si può rinnovare la patente?
Per rinnovare la patente devono mancare meno di 4 mesi alla data di scadenza indicata sul documento al Punto 4b e non devono essere passati più di 3 anni. Passati 3 anni dalla data di scadenza la Motorizzazione oltre alla certificazione medica, può richiedere di sottoporsi ad esami di revisione (esami di teoria e di guida) anche se non esiste una circolare chiara ed esaustiva a tal proposito.
Cosa serve per rinnovare la patente?
Per rinnovare la patente serve la visita medica fatta da un ufficiale medico di cui abbiamo parlato in precedenza.
Durante l’inserimento telematico il medico deve introdurre:
– gli estremi di pagamento dei diritti della Motorizzazione di euro 10,20 versati su c/c 9001
– gli estremi di pagamento dei diritti relativi l’imposta di bollo di euro 16,00 versati su c/c 4028, inserisce una foto del titolare della patente in formato jpg, inserisce la scansione della firma del titolare della patente in formato jpg.
Come si rinnova la patente?
Il rinnovo della patente consiste nell’accertamento sanitario
Tempo fa, dopo essersi sottoposti a visita, il certificato medico veniva portato con la patente in prefettura la quale apponeva un timbro che riportava la nuova scadenza. Poi c’è stato il periodo dei tagliandi adesivi: dopo la visita il medico trasmetteva alla Motorizzazione l’esito della visita e la Motorizzazione inviava al domicilio del titolare della patente, un tagliando adesivo da incollare sulla vecchia patente di guida. Adesso quando si fa il rinnovo della patente si fa automaticamente il duplicato della patente stessa.
Per questa ragione vengono richiesti la scansione della firma che deve essere riportata sulla nuova patente ed una foto in formato jpg che viene poi riportata sulla nuova patente di guida.
Posso rinnovare la patente in caso di furto o smarrimento?
Il duplicato automatico della patente non può essere fatto in caso di furto o smarrimento del vecchio documento di guida. In questo caso il medico esegue l’accertamento sanitario, successivamente il titolare di patente deve recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione e richiedere il duplicato della patente allegando il certificato medico in Bollo.
Posso guidare dopo la visita?
Dopo aver effettuato la visita il medico comunicherà alla Motorizzazione l’esito positivo dell’accertamento ed in tempo reale stamperà il “documento sostitutivo alla guida” che autorizza a guidare su tutto il territorio nazionale, anche se la patente è scaduta.
Il documento sostitutivo però NON AUTORIZZA a guidare all’estero.
Verificata la certificazione inviata telematicamente dal medico, la validità della patente viene confermata dal Dipartimento dei Trasporti terrestri che invierà la nuova patente di guida al domicilio del richiedente attraverso una lettera assicurata. Il costo dell’assicurata, a carico del destinatario, è di euro 6,86 e va pagata al postino al momento della consegna del nuovo documento di guida. La patente può essere recapitata presso un domicilio diverso da quello di residenza ma non all’estero.
Cos’è la regola del compleanno?
Dopo il primo rinnovo effettuato dopo l’entrata in vigore del decreto del 1 Gennaio 2104, ma solo sulle patenti di categoria A e B (non sulle patenti superiori) sulla nuova patente verrà riportata la data di scadenza coincidente con la data del proprio compleanno.
Naturalmente la patente di categoria A e B verrà rinnovata per 10 anni a chi non ha compito 50 anni, 5 anni a chi ha un’età compresa tra i 50 ed i 70 anni, 3 anni a chi ha un età compresa tra i 70 e gli 80 anni, 2 anni per chi ha compiuto 80 anni.
Patente nuova: non esistono più gli adesivi
Con le nuove procedure ogni volta che si rinnova la patente viene stampato un nuovo documento di guida. Questo è il motivo per cui viene richiesta una foto tessera (o la scansione di una foto in formato jpg) e la scansione della firma (che può essere fatta davanti al medico accertatore).
Non ci sono più i tagliandi adesivi da incollare sulla vecchia patente perchè non ritenuti più idonei dalle Istituzioni Europee.
Dove posso rinnovare la patente
La patente può essere rinnovata presso lo studio medico di uno dei medici certificatori inseriti nell’apposito elenco stilato dalla Motorizzazione, oppure presso lo studio medico di un’autoscuola, o ancora presso gli uffici delle Ferrovie dello Stato o presso l’ASL.
Rinnovo patenti speciali
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso _ viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti _ viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.
Patente europea
Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio: “cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.”.
La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un’ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.
Il Ministero dei trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.
Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.