Prorogate le scadenze di patenti e documenti d’identità

La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato un decreto che proroga la validità delle CQC (carte di qualificazione del conducente) e dei cd. patentini ADR, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 29 giugno 2020, alla data del 30 giugno 2020.
La proroga è valida solo sul territorio nazionale ed è giustificata dall’emergenza coronavirus che non consente agli autisti di seguire i necessari corsi di formazione periodica di rinnovo e, per i patentini ADR, di sostenere i relativi esami.
Sono due le misure introdotte dal decreto inserito nella Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) che, in considerazione dell’emergenza Coronavirus, modificano quanto normalmente disposto dal Codice della Strada. La prima misura riguarda la scadenza della revisione obbligatoria, prorogata al 31 ottobre per tutti i veicoli a motore da sottoporre al controllo periodico entro il prossimo 31 luglio. La seconda, invece, rivede i termini di rinnovo della patente, analogamente a quanto già deciso per la durata del Foglio rosa con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile e prorogata fino al 30 giugno 2020. Limiti temporali che sono però differenti per quanto riguarda il documento di guida.
Al comma 1 dell’art. 104 si legge: “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”. Lo stesso articolo specifica inoltre che “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.
In altre parole, la validità di tutti i documenti di riconoscimento e d’identità, comprese le patenti di guida (anche la B speciale), slitta al 31 agosto 2020. È quindi questa la data da tenere in considerazione per il rinnovo del documento di guida.
La proroga del rinnovo è prevista solo per i documenti di guida scaduti o in scadenza dall’entrata in vigore del Decreto-legge fino al 31 agosto: per coloro è sono in possesso di una patente di guida scaduta o in scadenza in questo arco di tempo, in caso di controllo da parte delle Forze di Polizia, non scatterà alcuna multa. Per chi dal 1° settembre non provvederà al rinnovo e sarà sorpreso a guidare con la patente non più valida saranno previste le normali sanzioni pecuniarie che consistono in una multa di importo variabile tra i 160 e i 644 euro, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente scaduta. A partire da questo momento, il conducente del veicolo avrà tempo 10 giorni per sottoporsi alla visita medica obbligatoria per procedere al rinnovo del documento di guida e recuperare il documento presso la Polizia locale. Se trascorreranno più di 10 giorni, il documento verrà consegnato alla Prefettura in attesa del ritiro.
In caso di incidente con patente scaduta è bene ricordare che la quasi totalità delle assicurazioni auto non risarcisce i danni causati a terzi, esercitando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo. Chi non rispetta i termini di rinnovo già citati, lasciando trascorrere più di tre anni dalla data di scadenza della patente, non potrà più procedere al tradizionale rinnovo ma dovrà sostenere nuovamente gli esami di teoria e di guida.