Postazioni autovelox, le nuove regole

Nuove regole per i controlli elettronici della velocità. E’ quanto prevede la direttiva Minniti con la riclassificazione e più efficiente definizione dei sistemi di rilevamento della velocità in tre grandi categorie: fissi (es. il Tutor e il Vergilius), temporanei (l’autovelox) e mobili (apparecchiatura utilizzata da un veicolo in movimento).
L’azione di controllo dei dispositivi di accertamento della velocità media, si legge nella direttiva, “deve essere attuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 km/h, e a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell’intervallo tra 60 e 110 km/h”.
Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La legge, spiega la direttiva, “non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere ‘adeguata’, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere ‘adeguata’ la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione”. Quindi: autostrade e strade extraurbane principali: metri 250; strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h): metri 150. Altre strade: metri 80.
Quanto alla distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa, la direttiva specifica che “non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico”.
La circolare indica poi che “alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale citata”.
Una delle misure di un’altra direttiva emanata pochi giorni fa dal ministro dell’Interno Marco Minniti, riguarda la guida sotto effetto di stupefacenti, causa di molte morti sulle nostre strade. Si tratta di un metodo sperimentato già dal 2015 in alcune province: un “drogometro” che consente di effettuare test rapidi sull’automobilista per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. In caso di positività, il conducente verrà sottoposto a prelievo del sangue e visita medica. Su questo fronte, infatti, “mentre sono stati raggiunti ottimi risultati in materia di controllo della guida in stato di ebbrezza alcoolica, l’attività di accertamento delle violazioni di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope incontra ancora notevoli difficoltà operative”.