Le nuove scadenze per il rinnovo della patente di guida

In seguito all’approvazione del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, che tra le altre cose ha prorogato lo stato d’emergenza al 30 aprile 2021, sono stati aggiornati i termini di scadenza delle patenti e degli altri documenti abilitativi alla guida. Il MIT ha già provveduto a diffondere la circolare n. 2143 del 21 gennaio 2021 con le nuove date, che trovate comunque riassunte nei paragrafi sottostanti.
PATENTE E PROROGA COVID AL 2021: NUOVE SCADENZE
Per la disciplina della proroga al 2021 delle patenti di guida (di qualunque tipologia) è stato necessario coordinare le ultime modifiche con il Regolamento UE 698/2020, che ha esteso di 7 mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° febbraio al 31 agosto 2020. Pertanto:
– la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Precisiamo che questi termini sono validi soltanto per circolare sul suolo italiano e solo per l’abilitazione a guidare (come documento di riconoscimento la proroga della validità della patente resta al 30 aprile 2021). Tuttavia le patenti rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 autorizzano alla circolazione anche nei Paesi UE* per i 7 mesi successivi alla data di scadenza.
Esempio: con una patente rilasciata in Italia e scaduta il 31 maggio 2020, si può circolare nel nostro Paese fino al 29 luglio 2021, ma nei Paesi UE* solo fino al 31 dicembre 2020.
– su tutto il territorio UE*, Italia compresa, la validità delle patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro, con scadenza compresa dal 1° febbraio al 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse.
Esempio: un cittadino tedesco con patente rilasciata nel suo Paese e scaduta il 31 luglio 2020, può circolare in Italia fino al 28 febbraio 2021. Stessa cosa, ovviamente, per un conducente con patente italiana in Germania.
*Le norme che si riferiscono all’UE non valgono per Croazia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Slovenia e Spagna, che hanno scelto di non aderire alle disposizioni sulle patenti del regolamento europeo.
TERMINI PER SOTTOPORSI ALL’ESAME DI REVISIONE
Si rammenta che sono stati sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
PROROGA COVID AL 2021: ESAMI E FOGLIO ROSA
Il termine di 6 mesi per superare l’esame di teoria della patente, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente stessa, è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (così come disposto dall’art. 12 comma 6, del Dl n. 183 del 31 dicembre 2020).
Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida (foglio rosa) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono prorogate fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza per il Coronavirus, che al momento è fissata al 30 aprile 2021. Di conseguenza la validità dei fogli rosa è per adesso estesa al 29 luglio 2021, al netto di una possibile ulteriore estensione dello stato di emergenza oltre la data del 30 aprile 2021.
Inoltre ai fini del computo dei termini di 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Pertanto i candidati che ne hanno titolo, il cui ‘foglio rosa’ è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 (prorogato al 29 luglio 2021), hanno, a decorrere dal 30 luglio 2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.
PROROGA COVID AL 2021: CQC E CAP
Prorogate al 2021 causa Covid anche le scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di abilitazione professionale (CAP). In particolare:
– su tutto il territorio UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
– per quanto riguarda invece le CQC rilasciate in Italia, si ritiene necessario distinguere tra:
a) CQC con scadenza compresa dal 31 gennaio al 28 dicembre 2020, mantengono la loro validità per il solo territorio italiano sino al 29 luglio 2021, mentre sul territorio degli altri Paesi UE fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento europeo.
b) CQC con scadenza compresa dal 29 al 31 dicembre 2020, mantengono la loro validità per 7 mesi a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione. La proroga è valida tutto il territorio UE, Italia compresa;
c) CQC con scadenza compresa dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021.
– gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 29 luglio 2021.
Per tutte le altre proroghe Covid che riguardano CQC, CAP e i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) vi rimandiamo alla circolare del MIT n. 2143 del 21 gennaio 2021.
PROROGA COVID AL 2021: ATTESTAZIONI SANITARIE
I certificati medici rilasciati per essere allegati ad una domanda di conseguimento della patente, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi al momento fino al 29 luglio 2021.
Anche i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi al momento fino al 29 luglio 2021.
Il capitolo sulle attestazioni sanitarie della circolare n. 2143/2021 del MIT contiene anche informazioni sugli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, e ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, che potete leggere direttamente sulla circolare.