Il Cude valido anche nelle Ztl di tutta Italia

Il contrassegno disabili viene rilasciato dal Comune di residenza a chi soffre di problemi fisici che rendono difficoltosa la mobilità autonoma. Il tagliando deve essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo visibile, permettendo così agli addetti al controllo del traffico di riscontrarlo con facilità. Ma con il contrassegno disabili si può circolare in tutte le Ztl d’Italia?
Molti problemi sorgono dal fatto che alcuni tratti, come le Ztl o le corsie preferenziali, sono presidiati da telecamere anziché da vigili in carne e ossa. Così può succedere di ricevere multe, specialmente se si transita in Comuni diversi da quello di residenza. Infatti il contrassegno è registrato nella banca dati del Comune che lo ha emesso, e non in quelle di tutti gli altri Comuni d’Italia.
Per questo motivo chi si reca altrove si sente in dovere di comunicare i dati del suo contrassegno, e la targa del veicolo sul quale viene utilizzato, al Comune in cui deve transitare. In realtà, non c’è nessun obbligo di comunicare preventivamente il proprio transito, ma è il Comune che deve attrezzarsi al meglio per svolgere i controlli automatizzati evitando gli errori. Questo importante principio è stato affermato di recente anche dalla Corte di Cassazione.
Contrassegno disabili: dove si può circolare?
Chi è munito del contrassegno disabili può circolare, a bordo del suo stesso veicolo oppure sulla macchina di chi lo trasporta, a condizione di esporre sempre il tagliando sul cruscotto:
_ nelle zone a traffico limitato (Ztl) quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
_ nelle zone a traffico controllato (Ztc);
_ nelle aree pedonali urbane (Apu);
_ nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico.
Inoltre, il disabile munito di contrassegno ha diritto di parcheggiare nelle aree di sosta senza limitazioni di orario e di esposizione del disco e, ovviamente, negli appositi spazi riservati alla sosta dei disabili, ad eccezione di quelli assegnati esclusivamente ad un singolo titolare di contrassegno invalidi. La normativa di riferimento per la circolazione e la sosta di veicoli con persone invalide a bordo è l’art. 188 del Codice della strada.
Contrassegno disabili: dove non si può sostare?
La sosta non è consentita neppure a chi è in possesso di contrassegno disabili in tutti i casi in cui il veicolo fermo intralcia la circolazione o crea un pericolo. In particolare, non si può sostare dove c’è:
_ un divieto di sosta con rimozione forzata;
_ un divieto di fermata;
_ un passo carrabile;
_ un attraversamento pedonale o ciclabile;
_ alle fermate dei bus e negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia;
_ agli incroci e in prossimità delle intersezioni;
_ su ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, e nelle gallerie.
Contrassegno disabili: si può usare in un altro Comune?
Il contrassegno disabili vale anche al di fuori del proprio Comune di residenza e dunque sull’intero territorio italiano. Inoltre, nel 2021, è stato approvato il nuovo contrassegno unico disabili europeo (Cude), che prevede l’istituzione di una piattaforma unica nazionale per poter circolare nelle Ztl o nelle corsie riservate senza dover comunicare di volta in volta il transito.
Accesso in Ztl con contrassegno disabili di un altro Comune
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza che abbiamo anticipato all’inizio, ha annullato un verbale di contestazione per transito in Ztl e su una corsia preferenziale, avvenuto in un altro Comune da parte di un disabile munito di un contrassegno rilasciato dal proprio Comune. La Suprema Corte ha ribadito che il contrassegno disabili consente al titolare di circolare nelle zone a traffico limitato su qualsiasi veicolo e su tutto il territorio nazionale.
Il Collegio, richiamando i propri precedenti in materia ha sottolineato che non deve essere l’interessato a dover comunicare, preventivamente, il proprio transito sulle strade di un Comune diverso da quello che gli ha rilasciato il contrassegno disabili. Tocca, invece, al Comune organizzarsi in modo da evitare qualsiasi ostacolo alla libertà di movimento delle persone diversamente abili. Quanto all’annullamento della multa, gli Ermellini osservano che: “ove il controllo automatico sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto, qualora il Comune non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico”.