Bollo auto, dopo tre anni va in prescrizione

Se la Regione non ha inviato la notifica entro tre anni, la tassa di possesso non è da pagare
Dopo che quella sulla prima casa è stata abolita, la tassa più odiata dagli italiani è certamente quella relativa al bollo auto, il tributo regionale sulla proprietà del veicolo. Negli ultimi giorni Equitalia sta inviando a molti cittadini le cartelle per il pagamento del bollo relativo all’anno 2013: tuttavia la tassa va in prescrizione dopo 3 anni, ma solo a determinate condizioni. Come ricorda Adico _ associazione dei consumatori con sede a Venezia _ i tempi della prescrizione “devono essere contati a partire dall’anno dopo la scadenze del bollo”. Significa che per il 2013 il computo parte dal 1 gennaio 2014 e la tassa va in prescrizione dopo il 31 dicembre 2016. 
Pertanto le richieste di estinzione del debito inoltrate da Equitalia devono considerarsi illegittime a meno che il contribuente non abbia ricevuto notifica della cartella esattoriale (sollecito o avviso di accertamento) entro la fine del terzo anno successivo a quello del bollo contestato. Quindi, specifica Adico, “chi ritiene che il proprio debito non sia più dovuto, deve accertarsi di non aver mai ricevuto comunicazioni prima della scadenza dei termini di prescrizione”.
Una conferma in questo senso è arrivata lo scorso anno dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016: “Come stabilito dalla Suprema Corte _ specifica il portale Diritto.it _  anche nel caso in cui la cartella non venga impugnata e sia diventata quindi definitiva, i tempi di prescrizione sarebbero comunque quelli previsti per il tributo in essa riportato: per il bollo auto, dunque, tre anni. E non dieci, come a volte sostenuto da Equitalia”.
In realtà, come riporta il Sole24Ore , “Il termine decennale sarebbe applicabile quando la Regione ha notificato regolarmente un avviso di accertamento tempestivo (il che avviene quando non si supera il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce il bollo contestato) e il destinatario non lo ha impugnato. L’applicabilità del termine decennale è stata affermata due anni fa dalla Cassazione: la sentenza n. 701 del 15 gennaio 2014”. Significa che le Regioni hanno 3 anni per notificare un sollecito di pagamento: solo in questo modo possono perseguire la riscossione del tributo per 10 anni prima che lo stesso venga prescritto. In caso contrario i limiti temporali scendono a 36 mesi.
Per risolvere il contenzioso i cittadini possono inoltrare un’istanza di sospensione a Equitalia entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, cui l’agenzia in questione deve rispondere entro 220 giorni. Tuttavia se la cartella non viene annullata il contribuente può solo passare alle vie legali. Sempre entro 60 giorni dalla suddetta notifica è anche possibile ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale.