Assistenza ai disabili, i permessi retribuiti

I permessi retribuiti previsti dall’art.33 comma 3 della Legge 104, consistono nel permesso al lavoratore, retribuito sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperta anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa, di astenersi dal lavoro.
I permessi spettano:
­­_ alle persone con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92;
_ ai familiari della persona con disabilità in situazione di gravità, dunque, il coniuge o i genitori biologici o adottivi;
_ ai parenti o affini entro il secondo grado della persona con disabilità in situazione di gravità; eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente).
A seguito dell’entrata in vigore della legge Cirinnà (L.n.76/2016) e con la pronuncia delle Corte Costituzionale con sentenza n.213/2016, si è concretizzata inoltre la possibilità di equiparare la figura del convivente di fatto e della parte dell’unione civile alle più conosciute figure familiari o parentali della persona con disabilità (coniuge, parenti, affini).
L’art.33 offre anche contezza della misura dei permessi; il lavoratore ha facoltà di ottenere e beneficiare alternativamente di:
_ 2 ore di permesso giornaliero;
_ 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
I genitori biologici o adottivi/affidatari, di persone con disabilità in situazione di gravità hanno facoltà di ottenere permessi in relazione all’età del figlio, se questi ha meno di tre anni e possono sempre in maniera alternativa, beneficiare di:
_ 2 ore di permesso giornaliero;
_ 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore;
_ prolungamento del congedo parentale.
Se invece l’età del figlio con disabilità in situazione di gravità è compresa tra i 3 e i 12 anni o in caso di adozione entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore, hanno diritto a:
_ 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore;
_ prolungamento del congedo parentale.
Il coniuge (o parte dell’unione civile o convivente di fatto), i parenti e affini di persone con disabilità in situazione di gravità ed i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabilità in situazione di gravità oltre i dodici anni, possono fruire di:
_ 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
A supporto della domanda per ottenere i permessi retribuiti c’è bisogno di alcuni requisiti fondamentali.
Nello specifico, sia che la persona con disabilità chieda per sé stesso i permessi sia che gli stessi siano chiesti da uno dei soggetti che lo assiste, sarà necessario:
_ lo stato di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 della L. 104/92 certificato dalla commissione medica ASL competente;
_ essere lavoratori dipendenti (ne rimangono esclusi, quelli parasubordinati e autonomi, gli addetti ai lavori domestici ed i lavoratori agricoli solo se occupati a giornata);
_ che la persona con disabilità non sia ricoverato a tempo pieno (h24) in una struttura sanitaria.