Anglat, soddisfazione per sentenza a tutela dei disabili

Accogliamo con soddisfazione la recente Sentenza della V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, possiamo dire che si è creato un precedente importantissimo per quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone con disabilità o con ridotta mobilità titolari di uno parcheggio (stallo) di sosta riservato personalizzato.
La sentenza in questione si riferisce ad un parcheggio (stallo) di sosta personalizzato dato in concessione alla titolare del contrassegno di parcheggio per disabili (CUDE) dal comune di residenza, come previsto dalla normativa vigente (artt. 381 Reg. Att. CdS – 188 CdS).
Per quanto riguarda l’aspetto prettamente giuridico c’è da dire intanto che la Sentenza in questione si poggia su un elemento fondamentale qual è quello della violenza privata prevista dal nostro codice penale all’articolo 610. Il delitto di violenza privata si configura secondo l’art. 610 c.p. quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.
Qui siamo di fronte ad una fattispecie particolare poiché, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, pur non essendovi stato un comportamento attivo da parte del proprietario dell’autovettura, egli è stato ugualmente condannato per il reato di violenza privata, in base alla presunzione che il suo disinteresse (omissione) nell’aver parcheggiato abusivamente in un posto riservato, fosse consapevole.
Indubbiamente la sentenza servirà da orientamento giurisprudenziale per tutti i casi simili che si potranno verificare e nei quali si configurano tutti gli elementi che hanno dato origine alla violazione e di conseguenza alle pronunce giurisprudenziali che ne sono susseguite. Assolutamente riprovevole è a nostro avviso il ritardo colpevole della polizia municipale nell’intervenire per operare la rimozione forzata dell’autoveicolo. Sedici (16) ore sono veramente tantissime per rimuovere un autoveicolo. In questo una parte di colpa ce l’ha sicuramente chi ha l’obbligo giuridico di intervenire e non lo fa. Infatti, è prassi consueta, quella della mancanza di intervento da parte delle autorità preposte, nella maggior parte dei casi riferiti all’occupazione abusiva degli stalli di sosta riservati alle auto munite di CUDE, siano essi stalli generici o personalizzati, come nel caso in questione.
Tuttavia, è nostro dovere morale continuare a riporre fiducia nei confronti di tutte le Polizie Municipali, in primis, e delle forze dell’ordine, affinché da oggi in poi intervengano prontamente, qualora investite da una richiesta da parte di un cittadino con disabilità, che ricordiamo non essere un cittadino portatore di un privilegio ma un cittadino titolare di un diritto sancito dagli artt. 381 (Reg. Att. CdS) e 188 (CdS). Pertanto, anche alla luce di questa sentenza, esortiamo tutti quegli automobilisti che fino ad oggi non hanno rispettato tale diritto a farlo, onde non incorrere in tale reato.
In conclusione, il non rispetto delle norme da parte del cittadino e l’assenza delle istituzioni preposte a farle rispettare, è il risultato anche di un’assenza di quei valori sui quali si fonda una società civile che deve partire dal rispetto dell’individuo e delle regole che sono alla base della convivenza. In tal senso, riteniamo fondamentale che le istituzioni rivolgano una maggiore attenzione all’aspetto educativo, sia in ambito scolastico, sia in sede di conseguimento delle patenti di guida. Solo in questo modo i giovani di oggi potranno essere quegli uomini di domani che daranno vita ad una società realmente civile, inclusiva e rispettosa delle diverse esigenze dell’individuo.
ANGLAT – PRESIDENZA NAZIONALE
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