Abbattimento barriere architettoniche, detrazione del 75%

La legge di bilancio 2022 _ pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi già operativa _ all’articolo 42 prevede l’introduzione della detrazione del 75% delle spese sostenute per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione del 75% viene ripartita su 5 quote annuali di pari importo e spetta sulle spese (che devono essere naturalmente documentate), sostenute per effettuare lavori di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche in edifici residenziali, che siano stati realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
La detrazione del 75% delle spese è calcolata su un limite di spesa massimo che viene modulato in base al numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio nel quale si effettuano i lavori: si va da un massimo di 50.000 euro per edifici unifamiliari a 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità. Nello specifico, i limiti di spesa sono i seguenti:
a) 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) 40.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) 30.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La cifra detratta non può superare, naturalmente, l’imposta dovuta.
E’ possibile usufruire dello sconto in fattura oppure della cessione del credito. Come per altri interventi previsti già nel “bonus 110%”, anche per questa nuova detrazione è prevista la possibilità di accedere al “recupero” della spesa in modo più rapido, senza attendere i 5 anni di rientro della detrazione, con l’opzione di poter scegliere, al suo posto e alternativamente, o lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, ovvero:
SCONTO IN FATTURA: è un contributo, sotto forma di sconto sulla spesa da pagarsi, che può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (egli successivamente lo recupererà sotto forma di credito d’imposta,  con facoltà di cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari); ovvero la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Gli interventi ammessi alla detrazione del 75% sono quelli che rispettano i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.
Si possono portare in detrazione anche le spese sostenute per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche oltre alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.
Valter Nicoletti